@Alessandro Nobile, spesso le leggi italiane sono troppo numerose e difficili da comprendere.
Proprio per questo, il Codice del Consumo (Decreto Legislativo numero 206/2005), che ti consiglio di leggere tutto, ha cercato di fare chiarezza ed unificare oltre una ventina di leggi precedenti. Il CdC, a tutela dei consumatori indica ed individua il responsabile di ogni prodotto nuovo messo in commercio nel produttore finale di un ciclo integrato di produzione (ovvero l'assemblatore di materiali di diversa provenienza e fabbricazione che costituiscono il bene finito), oppure nell'importatore se il produttore è extracomunitario. Vedi l'articolo 2 "Definizioni", comma d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonche' l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.
Questa indicazione del responsabile finale, tuttavia, serve solo al consumatore, che deve individuare facilmente la figura a cui rivolgersi o da citare in giudizio per qualsiasi tipo di risarcimento in caso di prodotto difettoso, ma di fronte al giudice o al garante, accanto al produttore finale rispondono per i difetti dovuti al loro singolo e specifico apporto tutti i partecipanti al processo produttivo,in ogni singola fase. La responsabilità civile e penale non è, cioè, incentrata soltanto sul soggetto considerato produttore finale, sono responsabili anche i produttori della materia prima e di ogni singolo componente (vedi l'articolo 121 "Pluralità di responsabili").
Detto questo, dei prodotti che tu acquisti da un fornitore e che sono già soggetti a una marcatura CE (nel tuo caso i cavi elettrici dotati di spina e portalampada alle rispettive estremità), costui è responsabile in solido con te, ma solo per la parte a lui ascrivibile (cavo difettoso), salvo sia dimostrato che nell'assemblaggio sia stato tu a danneggiarlo. Tuttavia, tu a questo cavo (di cui richiederai al fornitore copia del fascicolo tecnico realtivo) aggiungi altri materiali per realizzare la lampada finita: legno, vernice, parti in vetro, ceramica, tessuto o altro, e quindi modifichi il prodotto. La marchiatura CE per gli strumenti di illuminazione, come ti ho già scritto nel commento precedente, è obbligatoria. Questo ti impone di realizzare un fascicolo tecnico del nuovo prodotto, poiché lo commercializzerai a tuo nome, e sarai tu ad apporre la marcatura CE di quest'ultimo, che attesta la conformità ai requisiti comunitari di sicurezza e salute.
Cosa significa? Che nessuno, oltre al fabbricante, è autorizzato a realizzare il fascicolo tecnico e ad apporre la marchiatura CE. Così come spetta al fabbricante l'obbligo e l'onere del collaudo, che può eseguire direttamente o far eseguire da laboratori terzi. Le varie società di certificazione offrono solo la consulenza, che giustamente si fanno pagare se ti rivolgi a loro, ma non mi risulta che sia obbligatorio. Certo, se non sai come fare, una consulenza è preziosa, ma sarà solo per una volta, non per ogni singola lampada, altrimenti i piccoli artigiani come te uscirebbero subito dal mercato. I laboratori IMQ, invece, sono a disposizione per le prove tecniche e di collaudo.
Insomma, è una sorta di autocertificazione, di cui ti accolli tutta la responsabilità, civile e penale. La falsa e mendace autocertificazione ha gravi conseguenze, ovviamente.
Mi risulta che ad ogni prodotto deve corrispondere un fascicolo tecnico, cartaceo o digitale, contraddistinto da un numero di protocollo. Questo numero di protocollo deve comparire sull'etichetta del prodotto. Ogni prodotto deve essere accompagnato da una etichetta con la descrizione dei materiali usati (ad esempio, il tipo e la provenienza del legno, il tipo di vernice usata e il suo grado di tossicità, ecc) e le istruzioni per l'uso, se necessarie.
Mi stupisce che presso la tua Camera di Commercio non ti abbiano saputo dare indicazioni, forse hai incoccato il funzionario non competente?
Ti allego il pdf realizzato dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia, è chiaro ed esaustivo e descrive la procedura per realizzare il fascicolo tecnico dei dispositivi elettrici e di illuminazione, la dichiarazione di conformità, la custodia della documentazione, ecc.
http://www.re.camcom.gov.it/allegati/FASCICOLOTECNICO.pdf
Altrettanto utile questa pagina sul sito della Camera di Commercio di Torino, che ha realizzato una guida pdf
https://www.to.camcom.it/marcaturace e la guida la scarichi qui https://www.to.camcom.it/sites/default/files/opportunita-europa/14626_CCIAATO_2262012.pdf
Q